BRIXIA CAMERA CHORUS – STATUTO –

 

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l’Associazione senza scopo di lucro con la denominazione:

ASSOCIAZIONE MUSICALE “BRIXIA CAMERA CHORUS”

L’Associazione ha sede in Gambara (BS), Via Gioacchino Rossini n. 10.

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici. La sua durata è stabilita in venticinque anni e, comunque, sino al 2033.

 

Art. 2. Scopi e finalità

L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di diffondere la cultura musicale, promuovendo iniziative d’animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare, nell’ambito principalmente del proprio territorio, la conoscenza dell’arte musicale fra i cittadini. L’Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come laboratori, stages, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto la musica. L’Associazione darà vita ad un gruppo musicale vocale allo scopo di contribuire alla valorizzazione del patrimonio musicale ed artistico, anche attraverso collaborazioni con altri enti e associazioni musicali, cantanti e altri interpreti musicali ed artistici. L’Associazione si propone di attuare rassegne musicali ed artistiche in genere, principalmente nel territorio regionale d’appartenenza eseguendo,  altresì un proprio repertorio. L’Associazione si propone di dare vita ad una scuola artistico-musicale, istruendo, in particolare, giovani allievi, per divulgare la conoscenza della musica in genere e per creare momenti di ritrovo e aggregazione. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L’Associazione, al suo interno, potrà costituire dei gruppi artistico-musicali, aventi finalità divulgative. L’Associazione potrà partecipare a gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale. L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale:

– istituire e gestire corsi di avviamento all’attività vocale e corsi di studio teorici e pratici della musica;

– promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;

– predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un’opera di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica della musica;

– provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale di interesse artistico e musicale;

– svolgere manifestazioni, esibizioni vocali e strumentali, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri

obiettivi;

– stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

– svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità

associative.

 

Art. 3. Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. a) quote associative ordinarie;
  2. b) quote associative supplementari;
  3. c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
  4. d) erogazioni liberali e oblazioni;
  5. e) contributi di enti pubblici e privati;
  6. f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
  8. h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
  9. i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti

operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di

obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazionidi contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

 

Art. 4. Associati

Possono far parte all’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

1) di voler partecipare alla vita associativa;

2) di voler condividere gli scopi istituzionali;

3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;

4) di rispettare i regolamenti interni.

 

Gli associati si distinguono in:

  1. a) associati fondatori;
  2. b) associati coristi e musicisti.
  3. c) associati ordinari e/o sostenitori;

Sono associati fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.

Sono associati coristi e musicisti coloro che si impegnano a prestare la propria attività musicale, collaborando

fattivamente all’interno dell’Associazione, sia in ambito didattico che in ambito divulgativo-spettacolistico. Sono associati

ordinari e/o sostenitori tutti gli altri. Fra gli associati, siano essi fondatori, musicisti, ordinari e/o sostenitori, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente  stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute. Gli associati musicisti dei gruppi musicali possono riunirsi in comitati interni per deliberare le fasi organizzative dei concerti e degli spettacoli. Presiede i comitati il Direttore Artistico e Musicale, che renderà noto le delibere dei comitati stessi in sede di riunione del Consiglio Direttivo. Al fine della partecipazione all’attività dei gruppi musicali, gli associati musicisti si rimettono alle decisioni del Direttore Artistico  e Musicale.

La qualifica di associato si perde:

  1. a) per decesso;
  2. b) per recesso, se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato (associati musicisti impegnati nei

gruppi musicali). La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente ed ha effetto con lo scadere

dell’anno in corso, purché sia fatta almeno un mese prima;

  1. c) per esclusione, deliberata dall’assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e

regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

 

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

– di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e

le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

– di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

– di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

– di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione rimborsando eventuali oneri di diretta imputazione così come indicati dal

Consiglio Direttivo;

– di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

– ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

– ad osservare i regolamenti interni;

– a pagare la quota associativa;

– a svolgere le attività preventivamente concordate;

– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

L’associato musicista ha il dovere:

– di prendere in consegna la divisa e le parti di musica, di custodirli con la massima diligenza e conservarli con cura;

– di rispondere dei guasti dovuti a negligenza ed imprudenza;

– di consegnare i suddetti beni ad ogni richiesta del Consiglio e comunque, al momento del recesso dal gruppo;

– di attenersi al metodo di insegnamento del Direttore Artistico e Musicale;

– di rispettare le regole stabilite nell’apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e/o dal Direttore Artistico e

Musicale;

– di rispettare l’orario delle lezioni e delle prove;

– di non partecipare all’attività di altri gruppi musicali, se non a seguito di preventiva autorizzazione del Direttore Artistico e

Musicale.

 

Art. 6. Emblema

L’Associazione ha un emblema associativo come da allegato a.

 

Art. 7. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e supplementari. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio

direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative supplementari le quote fissate dal

Consiglio Direttivo al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità e/o per l’organizzazione delle attività e/o manifestazioni

dell’Associazione in conformità agli scopi della medesima.

 

Art. 8. Organi sociali

Sono organi dell’Associazione.

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;

 

Art. 9. Assemblea degli Associati

L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno (entro il 30 aprile), per l’approvazione del rendiconto contabile (consuntivo e di previsione), nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo. L’assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo. L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto, via FAX o per e-mail con avviso di ricezione obbligatoria, a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, sempre a maggioranza di voti, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. L’Assemblea in seconda convocazione non può avvenire lo stesso giorno della prima convocazione. Per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione è necessaria la maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione è necessaria la maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

 

Art. 10. Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall’Assemblea. Il

Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
  2. b) stabilire le norme di funzionamento dei gruppi musicali e le norme di comportamento dei musicisti operanti all’interno dei

gruppi musicali stessi;

  1. c) adottare provvedimenti disciplinari;
  2. d) compilare il rendiconto contabile (consuntivo e di previsione);
  3. e) fissare la quota ordinaria di ammissione;
  4. f) stabilire eventuali quote suppletive;
  5. g) eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e Segretario, il Direttore Artistico e Musicale, quest’ultimo può

essere anche non associato;

  1. h) nominare comitati o commissioni interne;
  2. i) gestire l’ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti, questi ultimi su segnalazione e proposta del Direttore Artistico e Musicale.
  3. j) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione;
  4. k) redigere il regolamento anche al fine della gestione interna dei gruppi musicali, compresi i requisiti indispensabili per accedere ai gruppi stessi; Le cariche di consigliere sono gratuite.

Al Direttore Artistico e Musicale, che può essere revocato in qualunque momento e anche senza giusta causa e/o giustificato motivo, spetta la direzione artistica del sodalizio, la scelta insindacabile del repertorio, la direzione della scuola di musica. Il Direttore sottoporrà all’inizio di ogni anno, al Consiglio direttivo, il programma artistico. Sarà competenza del Consiglio direttivo deliberare la realizzazione di tale programma dopo averne verificato la fattibilità nonché la relativa copertura finanziaria.

 

Art. 11. Comitati musicali

Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di comitati composti dai componenti dei gruppi musicali e presieduti dal

Direttore Musicale. Ai comitati musicali spetta il compito di decidere l’attività e il funzionamento dei gruppi musicali.

 

Art. 12. Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno, entro il 31 marzo, deve essere redatto apposito rendiconto contabile (consuntivo e di previsione), dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche. Tale rendiconto deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

 

Art. 13. Fondo comune

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune

dell’Associazione. I singoli associati, durante la vita dell’associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo

comune.

 

Art. 14. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 15. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

 

Art. 16. Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea in sede straordinaria. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe.

 

Art. 17. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di Associazioni e persone giuridiche private.

 

Gambara, lì 12 aprile 2008